14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5111 del 22 maggio 1998
Testo massima n. 1
L’art. 2233 c.c., nello stabilire che la liquidazione del compenso spettante al professionista, in difetto di espressa pattuizione tra le parti, debba essere eseguita a termini di tariffa e, quando questa manchi [ o non sia vincolante: cosiddetta tariffa obbligatoria, direttamente integrativa del contratto ], essere determinata ope iudicis, secondo un criterio discrezionale, previo parere obbligatorio [ anche se non vincolante ] della competente associazione professionale, impone al giudice l’obbligo della richiesta, e della conseguente acquisizione, del detto parere, dal quale egli può, poi, legittimamente discostarsi a condizione di fornire adeguata motivazione e di non ricorrere al criterio dell’equità.
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