14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 549 del 28 gennaio 1986
Testo massima n. 1
Al fine del riconoscimento e della liquidazione dell’assegno di mantenimento in regime di separazione dei coniugi, occorre considerare la complessiva situazione economica di ciascuno di essi, e, quindi, tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi inclusa pertanto la disponibilità della casa familiare [ apprezzabile in misura corrispondente al risparmio della spesa che si dovrebbe affrontare per condurre in locazione analogo immobile ], tanto se tale casa resti attribuita al coniuge che ne abbia il godimento in forza di diritto reale od obbligatorio, quanto nel caso in cui venga assegnata all’altro coniuge in qualità di affidatario della prole.
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