Cass. civ. n. 2846 del 28 marzo 1996
Testo massima n. 1
Il principio per cui gli amministratori di società sono personalmente responsabili verso i soci per i danni arrecati per un loro comportamento doloso o colposo, specificamente stabilito dall'art. 2395 c.c. per le società di capitali è operante anche rispetto alle società personali come può desumersi dall'art. 2281 c.c.