14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4163 del 17 ottobre 1989
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, l’attitudine di quest’ultimo al lavoro assume rilievo nell’individuazione delle sue capacità di guadagno solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore soggettivo ed oggettivo, e quindi non in termini astratti ed ipotetici.
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