14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3244 del 27 marzo 1998
Testo massima n. 1
In tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del pretore, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività [ artt. 496 e 500 c.c. ] può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto del tribunale stesso non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché l’ordinanza emessa dall’organo collegiale è inidonea [ in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi ] a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale, riguardando soltanto la mancata fissazione di un termine per il rendiconto e la liquidazione di attività, senza determinare alcuna ipotesi di incapienza per il creditore istante, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, attesane la medesima natura [ non decisoria ] del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione, con conseguente facoltà, per l’interessato, di ricorrere nuovamente al giudice per chiedere un altro provvedimento di fissazione del termine.
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