Cass. civ. n. 2376 del 3 marzo 2000

Testo massima n. 1


Nelle società di persone (nella specie, società di fatto), il procedimento formale di liquidazione non è imposto dalla legge in modo assoluto, in quanto i soci possono evitarlo decidendo di pervenire alla estinzione dell'ente sociale con altre modalità, ed, eventualmente, con l'intervento di un giudice. L'esistenza di un tale accordo non è esclusa da semplici divergenze nella determinazione dell'entità delle quote, ma solo dal rifiuto — anche implicitamente manifestato — di addivenire alla definizione dei rapporti sociali secondo modalità diverse da quelle proprie del procedimento legale di liquidazione.

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