Cass. civ. n. 3887 del 26 aprile 1996
Testo massima n. 1
La rappresentanza legale della società semplice, a norma dell'art. 2266, comma 2, c.c., spetta a ciascun socio amministratore, in mancanza di diversa disposizione del contratto; con la conseguenza che le parti possono pattiziamente derogare a tale disciplina, affidando l'indicata rappresentanza a persone che non possiedano la qualità di socio.