14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4748 del 13 maggio 1999
Testo massima n. 1
L’accertamento dell’avvenuta riconciliazione tra coniugi consensualmente separati, per avere essi tenuto un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione, implicando un’indagine di fatto, è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e non è, quindi, censurabile in cassazione in mancanza di vizi logici o giuridici. Ad un tal riguardo, la circostanza che il marito, al momento della ripresa della convivenza con il coniuge, avesse in corso delle relazioni extraconiugali, delle quali non risulti che la moglie avesse conoscenza, non impedisce — di per sé — di ritenere intervenuta la riconciliazione tra i coniugi, quando questa sia stata argomentatamente desunta da un accenno di elementi univocamente significativi dell’intervenuta restaurazione del rapporto coniugale.
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Testo massima n. 2
Nel caso in cui, in una precedente separazione cui abbia fatto seguito la riconciliazione, un coniuge abbia ricevuto una somma una tantum per il soddisfacimento dei suoi diritti, il giudice della successiva nuova separazione, investito di una domanda di assegno di mantenimento, dovrà esaminare nuovamente il punto, tenendo tuttavia conto dell’effettiva consistenza delle situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, e – quindi – anche delle disponibilità esistenti che siano state acquisite per effetto della precedente separazione.
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