14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2434 del 28 settembre 1973
Testo massima n. 1
Nelle società personali non è richiesta la redazione di un bilancio in senso tecnico, ma viene formato dall’amministratore un rendiconto [ art. 2261 c.c. ], il quale è sottoposto all’approvazione dei soci [ arg. ex art. 2262 c.c. ]. Ciò comporta che spetta ai soci di verificare le poste del conto e di apportarvi le modificazioni o aggiunte che ritengano opportune, potendo essi in sede di verifica richiedere modificazioni o esclusioni di annotazioni in bilancio. Pertanto, ove l’amministratore includa nel rendiconto una maggiore o minore quota per ammortamenti [ con conseguente maggiore o minore quantità di utili da distribuire ], non compie atto eccedente i suoi compiti, essendo il suo operato non definitivo, ma sottoposto all’approvazione dei soci.
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