Cass. civ. n. 6438 del 9 giugno 1993
Testo massima n. 1
Per considerare esistente nei confronti dei terzi, anche se inesistente inter partes, una società di fatto, è necessario l'operare di due o più persone nel mondo esterno, in guisa da ingenerare l'opinione che siano legate da un vincolo sociale e la conseguente induzione dei soggetti con i quali esse entrano in rapporto a fare affidamento in buona fede (intesa come uso della cautela necessaria per non farsi trarre in inganno da manifestazioni esteriori suscettibili di controllo) sulla effettività e sulla responsabilità dell'apparente sodalizio.