14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17055 del 3 agosto 2007
Testo massima n. 1
In tema di assegno di mantenimento e di concreta determinazione del relativo ammontare, è incensurabile in sede di legittimità, perché formulato in maniera non illogica, l’apprezzamento del giudice di merito fondato sui seguenti elementi: il canone di locazione a carico del genitore affidatario, per le necessità abitative sue e del figlio, ne riduce il reddito disponibile; l’aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione; la detraibilità fiscale da parte dell’affidatario dell’assegno per il figlio è irrilevante ai fini dell’assegno, che è dedicato nella sua interezza a soddisfare i bisogni della prole; il contributo per il figlio minore è determinato in una somma fissa mensile in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno e quindi prescinde dalle modalità di visita e soggiorno presso il genitore non affidatario.
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