14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12663 del 18 dicembre 1998
Testo massima n. 1
Elementi essenziali del contratto di società [ anche di fatto ] sono la previsione dell’esercizio in comune di una determinata attività economica e la conseguente costituzione di un «fondo comune» – vincolato all’esercizio collettivo dell’attività predetta – costituito mediante conferimento da parte di ciascuno dei soci, senza che l’entità di detti conferimenti debba risultare predeterminata nell’atto costitutivo [ ben potendo, per converso, essere concretamente rapportata alla consistenza economica dell’oggetto sociale ed alla specifica operazione programmata ], e senza che l’eventuale conferimento di beni immobili ne comporti, ipso facto, il formale trasferimento nella titolarità dell’ente [ specie quando la società di fatto non debba apparire nei confronti dei terzi, volendosi limitare l’efficacia del pactum societatis ai rapporti interni tra i soci ].
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