Cass. civ. n. 12663 del 18 dicembre 1998
Testo massima n. 1
Elementi essenziali del contratto di società (anche di fatto) sono la previsione dell'esercizio in comune di una determinata attività economica e la conseguente costituzione di un «fondo comune» - vincolato all'esercizio collettivo dell'attività predetta - costituito mediante conferimento da parte di ciascuno dei soci, senza che l'entità di detti conferimenti debba risultare predeterminata nell'atto costitutivo (ben potendo, per converso, essere concretamente rapportata alla consistenza economica dell'oggetto sociale ed alla specifica operazione programmata), e senza che l'eventuale conferimento di beni immobili ne comporti, ipso facto, il formale trasferimento nella titolarità dell'ente (specie quando la società di fatto non debba apparire nei confronti dei terzi, volendosi limitare l'efficacia del pactum societatis ai rapporti interni tra i soci).