14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18613 del 7 luglio 2008
Testo massima n. 1
Nella determinazione dell’assegno di mantenimento, deve tenersi conto del tenore di vita “normalmente” godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a tale assegno, potrà chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personale ed in relazione al medesimo livello già raggiunto nel corso del matrimonio, non dovendosi nell’assegno comprendere, di regola, somme che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario; ne discende che non rilevano eventuali atti di liberalità eccezionali o straordinari dell’obbligato durante la vita coniugale, non qualificabili come esborsi destinati ordinariamente alla vita anche sociale o di relazione dei coniugi o dell’avente diritto; nè il mantenimento è destinato allo svolgimento di attività diverse da quelle strettamente inerenti allo sviluppo della vita personale, fisica, culturale e di relazione del coniuge che lo riceve, e, quindi, non serve per gli investimenti o per consentire una eventuale attività imprenditoriale di chi ne beneficia.
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