Cass. pen. n. 10208 del 16 febbraio 2024

Testo massima n. 1


REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - Omessa diminuzione della pena per effetto del mancato bilanciamento delle generiche con un'aggravante divenuta elemento costitutivo del reato a seguito di modifica normativa - Violazione di legge - Sussistenza - Pena illegale - Esclusione - Emendabilità "ex officio" dell'errore da parte del giudice di legittimità - Esclusione.


L'omessa riduzione della pena ex art. 65 cod. pen., per effetto del mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con una circostanza aggravante che, a seguito di modifica normativa, sia divenuta elemento costitutivo del reato (nella specie, l'esposizione a pubblica fede nel reato di danneggiamento), comporta violazione di legge, ma non l'applicazione di una pena illegale, sicché, in assenza di un motivo di ricorso che eccepisca tale violazione normativa, il giudice di legittimità non può emendare d'ufficio l'errore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 15460 del 2016

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Cod. Pen. art. 65 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 635 com. 2 lett. 1
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7
Decreto Legisl. 15/07/2016 num. 7 art. 2 com. 1 lett. I