14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8989 del 7 aprile 2008
Testo massima n. 1
Il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell’ambito di una attività organizzata in forma d’impresa anche acquisita a seguito di cessione di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c., norma applicabile rispondendo la nuova formulazione al precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale in quanto svolga una distinta ed assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo, non meramente strumentale, che riveste il sostrato organizzativo e per il diverso apporto del professionista, involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all’attività tecnica ai fini della produzione del servizio. Ne consegue che costituisce una autonoma attività imprenditoriale [ e non mera gestione separata rispetto a quella, professionale, di consulente fiscale ] l’attività di elaborazione dati e tenuta della contabilità svolta da un ragioniere attraverso un complesso organizzato di beni [ locali ed attrezzature ] e di professionalità [ del personale preposto al servizio ], ove la struttura sia rimasta assoggettata, nel corso degli anni, a diverse cessioni [ con acquisizione, da ultimo, da parte del professionista ] che ne avevano conservato l’identità funzionale ed organizzativa.
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