14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9719 del 23 aprile 2010
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di separazione fra i coniugi, la valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa.
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