14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3062 del 4 marzo 2002
Testo massima n. 1
L’art. 2230 c.c., relativo alla prestazione d’opera intelletuale, stabilisce che il relativo contratto è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d’opera in generale. Pertanto, poiché la disciplina del recesso unilaterale dal contratto dettata dall’art. 2237 cod. cit. non è compatibile con quella dettata dall’art. 2227 per il contratto d’opera in generale [ stabilendo il primo che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d’opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l’opera eseguita, non anche il mancato guadagno, come previsto dal secondo ], ne deriva che la norma speciale [ art. 2237 ] prevale sulla seconda [ art. 2227 ], di carattere generale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d’opera intelletuale.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]