14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 24367 del 1 ottobre 2008
Testo massima n. 1
In tema di contratto d’opera, risponde ad interessi meritevoli di tutela per entrambe le parti, “ex” art. 1322 cod. civ., la pattuizione di predeterminazione della durata in deroga alla regolamentazione legale del recesso dal contratto, con la conseguenza che l’interruzione del rapporto contrattuale, per l’inadempimento di una delle due parti alla detta pattuizione, comporta per l’altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto nel periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine medesimo.
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Testo massima n. 2
L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119 cod. civ., in relazione al rapporto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto d’opera, ove vi sia un fatto imputabile ad una delle parti che impedisca la prosecuzione anche temporanea del rapporto, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata. [ Nella specie, il committente aveva mutato il contesto nel quale l’obbligazione doveva essere eseguita in modo tale da snaturarne oggetto e. contenuto, ed aveva preteso l’adempimento di una obbligazione diversa e più onerosa da quella assunta, con obblighi di collaborazione, se non di sott’ordinazione, originariamente non contemplati; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che tale condotta, in quanto volta ad incidere sulle condizioni originariamente pattuite, da ritenersi essenziali in ragione della natura dell’incarico che era stato accettato, costituisse un inadempimento grave alle obbligazioni assunte con il contratto e legittimasse il recesso per giusta causa ].
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