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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9718 del 23 aprile 2010

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9718 del 23 aprile 2010

Testo massima n. 1

In tema di separazione personale dei coniugi, al fine della determinazione del “quantum” dell’assegno di mantenimento, occorre considerare ogni utilità economicamente valutabile, ivi compresa la rendita INAIL, la quale, attesa la natura previdenziale, non esaurisce i suoi effetti esclusivamente nei confronti dell’assicurato, ma è finalizzata anche al sostentamento della famiglia.

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