14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12820 del 1 dicembre 1992
Testo massima n. 1
Mentre nella progettazione di un edificio è ravvisabile una obbligazione di risultato, risolvendosi l’attività del professionista nel mettere a disposizione del proprio cliente un determinato bene avente un’autonoma utilità, nella direzione dei lavori di esecuzione dell’opera progettata va ravvisata invece un’obbligazione di mezzi concretandosi essa in un complesso di attività strumentali rispetto all’obiettivo finale della realizzazione dell’edificio a regola d’arte in conformità del progetto. Ne consegue che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 2226 c.c. sono applicabili al contratto avente per oggetto la redazione del progetto e non a quello con cui viene conferito l’incarico della direzione dei lavori, neppure quando le due attività siano svolte dallo stesso professionista, in quanto nella direzione dei lavori manca il compimento dell’opus dalla cui consegna soltanto possono farsi decorrere i due suddetti termini.
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