Cass. civ. n. 2724 del 25 febbraio 2002
Testo massima n. 1
Il committente di una prestazione di opera intellettuale (nella specie, progettazione di edificio da destinare ad attività alberghiera) rivelatasi inadeguata, non ha il diritto di pretendere l'eliminazione delle difformità e dei vizi, ma, neppure, è tenuto ad accettarla, ove l'altra parte si offra di modificarla o vi dia corso di sua iniziativa, sicché legittimamente il committente può avvalersi dell'eccezione inadimplementi non est adimplendum e, pertanto, rifiutarsi di versare il corrispettivo pattuito.