14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11085 del 25 ottobre 1995
Testo massima n. 1
Il rapporto che si costituisce tra l’amministrazione dello Stato e le persone estranee alla stessa le quali accettino gli incarichi per lo studio di specifici problemi tecnici, loro conferiti in conformità dell’art. 380 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è di prestazione d’opera professionale, sicché il relativo compenso, configurabile quale diritto soggettivo, può essere determinato dal giudice ordinario, a norma dell’art. 2225 c.c., in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, qualora esso non sia convenuto tra le parti e non sia determinabile secondo le tariffe professionali o gli usi, al quale fine peraltro ben può il giudice far riferimento alla valutazione compiuta dall’amministrazione con il decreto di determinazione del compenso emesso ai fini del menzionato art. 380 del D.P.R. n. 3 del 1957, il quale prevede che l’amministrazione determini il compenso in rapporto all’importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti.
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