Cass. pen. n. 10160 del 13 febbraio 2024
Testo massima n. 1
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta impropria da reato societario - Falso in bilancio - Rivalutazione dei beni giustificata da “casi eccezionali” - Inconferenza dell’evento rispetto al valore del bene - Sussistenza del reato - Fattispecie.
Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio la condotta dell'amministratore che, procedendo alla rivalutazione dei beni giustificata da "casi eccezionali" - di cui all'art. 2423, comma quinto, cod. civ. - che, però, non hanno inciso effettivamente sul valore al rialzo di quei beni, eviti che si manifesti la necessità di ricapitalizzare o di porre in liquidazione la fallita, così determinando l'ulteriore aggravamento del suo dissesto. (Fattispecie relativa alla rivalutazione arbitraria e strumentale di cespiti immobiliari effettuata al fine di compensare le rilevanti perdite di esercizio subite dalla società in conseguenza dell'incendio di un suo capannone).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2423 com. 5
Cod. Civ. art. 2426 com. 1
Cod. Civ. art. 2447
Cod. Civ. art. 2484 com. 1 lett. 4
Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.