Cass. pen. n. 10160 del 13 febbraio 2024

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta impropria da reato societario - Falso in bilancio - Rivalutazione dei beni giustificata da “casi eccezionali” - Inconferenza dell’evento rispetto al valore del bene - Sussistenza del reato - Fattispecie.


Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio la condotta dell'amministratore che, procedendo alla rivalutazione dei beni giustificata da "casi eccezionali" - di cui all'art. 2423, comma quinto, cod. civ. - che, però, non hanno inciso effettivamente sul valore al rialzo di quei beni, eviti che si manifesti la necessità di ricapitalizzare o di porre in liquidazione la fallita, così determinando l'ulteriore aggravamento del suo dissesto. (Fattispecie relativa alla rivalutazione arbitraria e strumentale di cespiti immobiliari effettuata al fine di compensare le rilevanti perdite di esercizio subite dalla società in conseguenza dell'incendio di un suo capannone).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 1754 del 2022

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 1
Cod. Civ. art. 2423 com. 5
Cod. Civ. art. 2426 com. 1
Cod. Civ. art. 2447
Cod. Civ. art. 2484 com. 1 lett. 4
Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.