14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1842 del 26 gennaio 2011
Posted at 16:49h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale non può sollevarla dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]