14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2020 del 19 febbraio 1993
Testo massima n. 1
La preposizione institoria, essendo caratterizzata dall’ampiezza dei poteri rappresentativi che fanno dell’institore lo alter ego dell’imprenditore, postula la volontà di quest’ultimo di delegare al preposto poteri di gestione del tutto coincidenti con i propri, e, pertanto, mentre è insita, a norma dell’art. 2203 c.c., nella preposizione ad una sede o ad un ramo dell’attività dell’impresa, non è di per sé evincibile dalla preposizione a singoli uffici [ nella specie: ufficio-vendite ], ancorché dotati di una certa autonomia operativa nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale.
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