Cass. pen. n. 10130 del 14 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Inattendibilità della prova dichiarativa decisiva - Rinnovazione dibattimentale - Esame incrociato - Necessità - Sussistenza - Ragioni.


In caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento, per motivi attinenti alla valutazione di attendibilità della prova dichiarativa decisiva, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto funzionale alla maggiore persuasività della sentenza sfavorevole all'imputato, non può risolversi nella conferma delle dichiarazioni già rese in primo grado, ma richiede, nel rispetto dei principi di oralità e immediatezza, che la prova sia assunta secondo le regole dell'esame incrociato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 19618 del 2014

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE