Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2569 del 11 aprile 1986

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2569 del 11 aprile 1986

Testo massima n. 1

Agli effetti della determinazione dell’assegno di mantenimento al coniuge separato, o dell’assegno divorzile, la circostanza che il coniuge avente diritto all’assegno conviva more uxorio con un terzo può spiegare rilievo in quanto si traduca in una obbligazione naturale del convivente, il cui adempimento riduca od escluda la situazione di bisogno del coniuge separato o divorziato. Ai fini dell’onere della prova spetta peraltro al coniuge tenuto al mantenimento dimostrare la predetta circostanza riduttiva od estintiva del proprio obbligo.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze