14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16234 del 29 ottobre 2003
Testo massima n. 1
Nel contratto di colonia parziaria, come anche nella mezzadria, l’impresa di coltivazione del fondo viene esercitata in forma associativa dal concedente e dal concessionario [ così che, mentre il primo conferisce il godimento del fondo e delle scorte, il secondo esegue i lavori di coltivazione secondo le direttive del concedente e le esigenze della produzione, con l’obbligo di mantenere il fondo stesso in uno stato di normale produttività ], sicché l’aver eseguito i lavori di coltivazione rendendo produttivo il terreno originariamente incolto non costituisce miglioramento fondiario, ma adempimento di una specifica obbligazione gravante sul colono, mentre la colonia ad meliorandum si caratterizza per il possesso, anche solo materiale, del fondo per un periodo di almeno trent’anni e per l’apporto di migliorie con l’impianto di colture arboree o arbustive da parte del coltivatore.
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