14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 8086 del 2 aprile 2010
Testo massima n. 1
In tema di IVA, ai fini dell’applicabilità del regime speciale previsto dall’art. 34 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 per i produttori agricoli, il criterio della provenienza prevalente dei prodotti dalla coltivazione del fondo, enunciato dall’art. 2135 c.c. con riguardo alle attività connesse, trova applicazione solo alle annualità successive all’entrata in vigore del d.l.vo 18 maggio 2001, n. 228 che ha modificato l’art. 2135 cit., mentre per le annualità precedenti si applica il testo originario della disposizione, che qualificava come imprenditore agricolo chi esercitasse un’attività diretta alla coltivazione del fondo, facendo, dunque, esclusivo riferimento alla natura dell’attività svolta.
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