14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9290 del 13 luglio 2000
Testo massima n. 1
Le annotazioni e le dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro [ istituito con finalità meramente burocratiche dalla legge 10 gennaio 1935 n. 112 ], aventi natura di scrittura privata e consistenti in dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro, non valgono da sole a dimostrare con certezza la durata e il contenuto del rapporto di lavoro, pur potendo al riguardo costituire un valido indice presuntivo in concorso con altri idonei elementi; tali indicazioni perciò possono essere contrastate con ogni altro mezzo di prova e il giudice di merito può apprezzarle in rapporto alle altre risultanze istruttorie nell’ambito del suo potere di valutazione discrezionale della prova ex art. 116 c.p.c. [ Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni per omissione contributiva; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva rigettato la domanda tenuti presenti altri elementi probatori da cui si evinceva la mancanza di retribuzione, e quindi la presumibile sospensione del rapporto, nei periodi per i quali vi era scopertura contributiva ].
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