Cass. civ. n. 12851 del 3 settembre 2003

Testo massima n. 1


Nella retribuzione sulla quale va computato l'accantonamento delle quote annuali ai lini del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'ari. 2120, comma primo c.c. (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 20 maggio 1982 n. 297) vanno incluse, secondo la formulazione del comma secondo dello stesso art. 2120, tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. In tale nozione di retribuzione rientrano pertanto, prescindendo dalle ripetitività e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, anche gli emolumenti per lavoro straordinario che non siano corrisposti occasionalmente, ossia per ragioni del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite. Ne consegue che qualora il contratto attribuisca al datore di lavoro il potere di pretendere la protrazione dell'orario di lavoro normale, il relativo compenso non può essere reputato occasionalmente e concorre al computo del t.f.r.