Cass. civ. n. 9737 del 15 settembre 1995

Testo massima n. 1


La clausola di un contratto collettivo stipulato anteriormente all'entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n. 297, la quale, escludendo dal computo dell'indennità di anzianità il compenso per il lavoro straordinario sia affetta da nullità per contrasto con l'art. 2120 c.c. nel testo allora vigente, non rivive a seguito della eliminazione di tale contrasto disposta dalla stessa L. n. 297, essendo una tale reviviscenza incompatibile con la radicale inidoneità. del negozio nullo a produrre effetti (dal che consegue, altresì, l'inapplicabilità del principio di conservazione del negozio) e richiedendosi, al fine di rimuovere la suddetta nullità, una nuova dichiarazione di volontà resa nel vigore della nuova legge e produttiva di effetti solo dal momento della sua manifestazione.