Cass. civ. n. 9627 del 12 settembre 1995

Testo massima n. 1


L'art. 2120 c.c. nel testo modificato dall'art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297, ha sostituito per la determinazione del trattamento di fine rapporto, alla nozione di retribuzione onnicomprensiva della normativa precedente, fondata sulla continuità, quella diversa e più ampia della non occasionalità, che, attenendo non alla frequenza dell'erogazione ma all'omogeneità del relativo titolo rispetto al normale svolgimento del rapporto di lavoro consente di comprendere anche indennità non continuative, purché non occasionali.