Cass. civ. n. 7488 del 5 giugno 2000

Testo massima n. 1


La nozione di retribuzione accolta dal secondo comma dell'art. 2120 c.c. vigente è più rigorosa, in favore del lavoratore, di quella precedente, in quanto prescinde dalla ripetitività regolare e continua e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo in quanto sporadici ed occasionali; prestazione occasionale, infatti, è solo quella collegata a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite, mentre, all'opposto, la prestazione espletata con frequenza, ma non necessariamente con periodicità assoluta, e che sia connessa alla particolare organizzazione del lavoro, rileva ai fini del calcolo suddetto.