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Manovra correttiva 2011: reclamo e mediazione nel processo tributario

Manovra correttiva 2011: reclamo e mediazione nel processo tributario

L’art. 39, comma 9, del d.l. n. 98/2011 inserisce nel corpo normativo dedicato al processo tributario (d. lgs. n. 546/1992) l’art. 17-bis il quale disciplina due istituti assolutamente sconosciuti, fino ad oggi, al diritto processuale tributario: il reclamo e la mediazione.

Secondo la nuova disposizione, a partire dagli atti notificati a decorrere dal 1  aprile 2012 di valore non superiore ad Euro 20.000 ed emessi dall’Agenzia delle Entrate è necessario, prima di proporre ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, proporre reclamo allo stesso organo emittente.

Il reclamo, in particolare, va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. Tale ultima precisazione si rivela di fondamentale importanza: il reclamo, in quanto espressione di amministrazione giustiziale, deve essere ricevuto e gestito da un ufficio terzo rispetto a quello che ha emanato l’atto reclamabile. Se così non fosse, il reclamo non avrebbe alcun senso, riducendosi di fatto ad una rinnovazione della valutazione degli stessi elementi da parte dell’ufficio che ha condotto l’attività accertatrice. Inoltre l’Ufficio al quale viene chiesta una nuova valutazione non avrebbe quella imparzialità e serenità che possa consentirgli un atteggiamento di tipo “conciliativo” necessario ai fini della buona riuscita della procedura.

Il valore della lite, che non deve essere superiore ad Euro 20.000, è determinato con riferimento all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992. Secondo quest’ultima norma : “Per valore della lite si intende l’ importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’ atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

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