Maltrattamenti in famiglia: la Cassazione conferma il licenziamento per giusta causa
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31866 dell’11.10.2024 ha stabilito che il maltrattamento della moglie da parte di un lavoratore costituisce giusta causa per il licenziamento. La decisione in parola conferma la legittimità di un provvedimento espulsivo emesso nei confronti di un dipendente condannato penalmente per comportamenti tenuti al di fuori del contesto lavorativo.
Secondo i giudici di legittimità, l’obbligo del lavoratore non si limita all’esecuzione delle mansioni previste dal contratto, ma comprende anche un dovere accessorio di mantenere nella vita privata una condotta tale da non pregiudicare gli interessi, sia morali che materiali, del datore di lavoro. Tale condotta deve, inoltre, preservare il rapporto fiduciario tra le parti; allorquando tali obblighi vengono violati con comportamenti di particolare gravità, il licenziamento per giusta causa è giustificato.
Nel caso specifico, la Corte ha evidenziato che una condotta extralavorativa di rilevanza penale, sfociata in una condanna definitiva, può legittimamente rientrare nella nozione di giusta causa; condotta in paricolare che si caratterizzava per un abituale mancato rispetto della dignità altrui e per l’uso sistematico di violenza fisica e psicologica.
Nello specifico: la posizione lavorativa del dipendente, che operava a stretto contatto con il pubblico come conducente di autobus, ha ulteriormente rafforzato la decisione. Infatti, la responsabilità dell’azienda non si limita al rapporto con i dipendenti, ma si estende alla garanzia di un personale idoneo per la tutela dei terzi. Detto aspetto assume particolare rilevanza in contesti in cui il lavoratore deve dimostrare autocontrollo e rispetto verso gli utenti.
Ancora, il dipendente era stato condannato in via definitiva a una pena di due anni e tre mesi di reclusione per reati quali violenza sessuale, maltrattamenti abituali, umiliazioni e comportamenti prevaricatori. La Corte ha sottolineato che questi comportamenti, penalmente rilevanti, incidono negativamente sulla regolare esecuzione delle mansioni, compromettendo gli obblighi di tutela verso gli utenti del servizio pubblico.
L’orientamento offerto con la sentenza in commento si inserisce in un quadro giurisprudenziale ormai consolidato, che considera rilevanti le condotte extralavorative con un forte disvalore sociale.
Tra i precedenti significativi che hanno confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa si annoverano: la sentenza n. 26932/2024, riguardante violenza sessuale commessa da un docente in ambito extraprofessionale; l’ordinanza n. 12098/2024, relativa a una condanna per associazione a delinquere e spaccio di stupefacenti; e la sentenza n. 35066/2023, inerente a molestie extracontestuali.