17 Lug Legge sviluppo – Class action
La legge sviluppo che da qualche giorno ha ottenuto il via libera dal Senato ed oggi è in attesa di pubblicazione sulla Gazetta Ufficiale, ha riscritto tutta la regolamentazione della class action.
In particolare, il combinato disposto dell’art. 49 e dell’art. 23 comma 16 del decreto legge n. 78 [che stabilisce il rinvio del debutto dell’azione colettiva al 1 gennaio 2010] può indurre i più intrasigenti interpreti a ritenere che gli illeciti per i quali potrà essere presentata l’azione sono quelli commessi tra l’entrata in vigore della suddetta legge sviluppo ed il 31 dicembre 2009.
Dunque, un effetto retroattivo della norma conseguenza del suddetto art. 49, comma 2 della legge sviluppo il quale stabilisce che le disposizioni del codice del consumo sono applicabili agli illeciti compiuti successivamente “alla data di entrata in vigore” della legge in esame.
In ragione di ciò, detta data scandirà i confini temporali degli illeciti soggetti alla class action determinado un effetto complicazione tale da rendere impossibile la presentazione di azioni prima del 2010.
Si assiste, pertanto, ad una discrasia tra proponibilità dell’azione ed i fatti oggetto della stessa a fronte della quale, ancorchè solo parzialemnte, emergerebbe quella retroattività già terreno di scontro tra associazione dei consumatori ed il legislatore.