25 Nov Legge di stabilità 2012: le novità per gli avvocati
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011 la legge n. 183 del 12 novembre 2011, cosiddetta Legge di Stabilità.
Le novità di rilievo riguardanti la professione di avvocato sono le seguenti.
Riforma delle professioni
Introdotta la possibilità di costituire società (sia di persone che di capitali) per l’esercizio di attività professionali regolamentate, il cui atto costitutivo deve prevedere:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;
c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;
la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
Inoltre, occorre che:
a) la denominazione sociale, in qualunque modo formata, contenga l’indicazione di società tra professionisti;
b) la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
c) i professionisti soci siano tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, mentre la società sia soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulta iscritta;
d) la società tra professionisti possa essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
Inoltre viene eliminato l’obbligo di utilizzare le tariffe professionali per determinare il compenso (verranno concordate liberamente con il cliente).
Posta Elettronica Certificata
Introduzione dell’obbligo di indicazione (da parte del difensore) del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato al proprio ordine in tutti gli atti del processo civile (anche nei ricorsi per Cassazione). Inoltre, i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC ai rispettivi ordini o collegi che devono mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione un apposito elenco delle PEC.
Clicca qui per leggere nel dettaglio gli effetti della legge relativi all’utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile.
Clicca qui per leggere tutte le modifiche al codice di procedura civile con i testi a confronto, nonchè quelle relative alle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.
Spese di giustizia
– l’aumento del 50% del contributo per tutti i giudizi di appello;
– l’aumento del 100% per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione;
– il pagamento integrale del contributo in caso di domanda riconvenzionale.