03 Giu I lavori al codice del processo amministrativo
La legge n. 69 del 2009 ha delegato il Governo al riassetto della disciplina del processo amministrativo il cui termine scade il 4 luglio 2010.
Le finalità della delega sono: lo snellimento e razionalizzazione del procedimento, l’adeguamento della disciplina del processo davanti ai TAR ed al Consiglio di Stato alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, nonché il coordinamento della redigenda nuova disciplina con quella del processo civile già oggetto di riforma.
In attuazione della predetta delega il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo recante il testo del Codice del processo amministrativo le cui Commissioni parlamentari competenti dovranno esprimere il parere entro il giugno 2010.
Il codice in esame ha, da un lato, la finalità di semplificazione normativa attraverso l’inserimento in un unico testo di disposizioni sparse in una pluralità di fonti; dall’altro di razionalizzare la complessa materia anche mediante interventi di natura innovativa. A tale proposito, il codice fa propri i principi generali del codice di procedura civile e, nei casi in cui il processo amministrativo presenta peculiarità specifiche, detta regole autonome.
Le maggiori novità sono le seguenti:
1. riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;
2. riordino dei casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l’ordinamento vigente;
3. disciplina ed eventuale riduzione dei termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e della tipologia dei provvedimenti del giudice;
4. prevedere le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
5. procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
6. razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;
7. razionalizzare ed unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l’incompetenza funzionale;
8. riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:
– la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;
– in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;
– nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l’istanza di fissazione di udienza non può’ essere revocata e l’udienza di merito e’ celebrata entro il termine di un anno;
9. riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l’effetto devolutivo dell’appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.
Infine, nell’ambito delle norme transitorie, il legislatore delegato ha inserito una specifica disposizione diretta all’eliminazione dell’arretrato, riferita ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni, per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza di discussione: si prevede la perenzione dei ricorsi in mancanza di presentazione di una nuova istanza di fissazione dell’udienza entro 90 giorni dall’entrata in vigore del codice.
Lo schema di decreto legislativo trasmesso prevede l’entrata in vigore del Codice il 16 settembre 2010.