La successione testamentaria: analisi giurisprudenziale
Il testamento che contine unicamente attribuzioni a titolo di legato, tali da esaurire integralmente l’asse ereditario, non preclude la successione legittima.
Quest’ultima eventualità trova applicazione anche qualora priva di un contenuto patrimoniale positivo, configurandosi come strumento finalizzato sia all’individuazione delle responsabilità relative ai debiti ereditari e agli obblighi gravanti sull’erede, sia alla regolazione della sorte dei beni del de cuius non considerati nelle disposizioni testamentarie o sopravvenuti alla data di redazione del testamento. Tali beni saranno devoluti secondo le norme della successione ab intestato, salvo che si possa individuare, nell’ambito delle disposizioni testamentarie una diversa istituzione di erede (Cass. n. 30802/2023).
Un testamento, per essere valido, non può includere successibili non identificabili, in quanto ciò consentirebbe al testatore di imporre, senza limiti temporali, vincoli alla destinazione e circolazione dei beni, in contrasto con esigenze di ordine pubblico. Su questo punto si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 28221/2023. Inoltre, un testamento redatto dal de cuius che al momento aveva già figli, noti ed esistenti, non è revocabile in caso di sopravvenienza di un ulteriore figlio, ai sensi dell’art. 687 c.c., considerata la natura eccezionale di questa disposizione, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva. Tale norma, infatti, si applica solo qualora il testamento sia stato redatto da chi non aveva, o ignorava di avere, figli o discendenti (Cass. n. 28043/2023).
L’attività interpretativa del testamento può avvalersi di elementi estrinseci al documento, purché riconducibili al disponente, come la cultura, la mentalità, l’ambiente di vita e le condizioni fisiche, qualora il contenuto del testamento non chiarisca con certezza l’intenzione del testatore e la portata della disposizione. Tuttavia, il giudice non può d’ufficio attribuire una qualificazione giuridica diversa da quella risultante dal testamento e voluta dal testatore, né convertire, in assenza di richiesta di parte, una condizione sospensiva illecita apposta a un’istituzione di erede in un onere o un legato ai sensi dell’art. 1424 c.c. (Cass. n. 08733/2023).
Per quanto concerne i contenuti del testamento, sono da considerarsi nulle le attribuzioni patrimoniali che impongono un vincolo perpetuo di destinazione in violazione dell’art. 1379 c.c., compromettendo eccessivamente il diritto di proprietà dell’onerato e sterilizzando sine die i relativi poteri dispositivi. Parimenti nulla è la condizione sospensiva che subordina l’istituzione di un erede all’obbligo per il beneficiario di donare un proprio immobile, poiché contraria al principio della libertà di autodeterminazione dell’istituito (Cass. n. 23616/2023).
Relativamente alle forme testamentarie, la Cassazione con la sentenza n. 30237/2023 ha precisato che, nel caso di testamento olografo, l’assenza o incompletezza della data comporta annullabilità, mentre l’apposizione della stessa da parte di un terzo ne determina la nullità per il venir meno del requisito dell’autografia, indipendentemente dall’entità dell’alterazione. Tuttavia, tale nullità non sussiste qualora l’intervento del terzo sia successivo alla redazione e non pregiudichi l’accertamento della genuina volontà del de cuius.
In caso di contestazione dell’autenticità di un testamento olografo, spetta alla parte interessata proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, assumendosi l’onere probatorio. Questo principio, è stato ribadito dalla Cassazione che ha risolto un contrasto ermeneutico e non integra un errore scusabile ai fini della rimessione in termini (Cass. SS.UU. n. 12307/2015).
Infine, con riferimento al testamento pubblico, la giurisprudenza dei leggitimità ha chiarito che le operazioni di ricezione delle disposizioni testamentarie e di redazione della scheda possono svolgersi in momenti distinti a condizione che il notaio raccolga nuovamente la volontà del testatore in presenza dei testimoni prima della lettura della scheda (Cass. n. 30221/2023).