13 Mag Inosservanza reciproca obbligo di fedeltà dei coniugi, no addebito separazione
E’ quanto emerso dalla recente sentenza della Cassazione del 20 aprile 2011 n. 9074 laddove si sostiene che qualora le risultanze istruttorie evidenzino un rapporto matrimoniale caratterizzato da un modus vivendi di reciproca liberta’ sentimentale, accettate già da molti anni, la separazione non può essere addebitata a nessuno dei coniugi in quanto è escluso il nesso causale tra l’accertata condotta infedele di uno dei consorti e la frattura coniugale. La reiterata inosservanza da parte di entrambi dell’obbligo di reciproca fedelta’, pur se ricorrente – si legge nella sentenza – non rappresenta circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo all’uno o all’altro o ad entrambi, essendo sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra coniugi, quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, ed in particolare in un’emersa situazione gia’ stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.