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Sono inesistenti le notifiche effettuate da soggetto non abilitato

Sono inesistenti le notifiche effettuate da soggetto non abilitato

Sino ad oggi, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi unicamente su questioni relative alle conseguenze derivanti dalla mancata compilazione della relata di notifica delle cartelle di pagamento. Mentre non è stato assolutamente sollevato dinnanzi alla stessa il diverso problema della inesistenza della notifica perché effettuata da un soggetto non abilitato dalla legge.
È bene precisare preliminarmente, infatti, che si tratta di due questioni giuridiche totalmente differenti, in quanto la compilazione della relata di notifica è finalizzata all’identificazione del soggetto ricevente, la cui non identificabilità è semplicemente causa di nullità (che peraltro nel nostro ordinamento sono tassativamente previste dall’art. 160 c.p.c.), e quindi in quanto tale sanabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 c.p.c., secondo comma.
La questione giuridica riguardante il soggetto abilitato dalla legge, nei casi di notifiche eseguite a mezzo posta, a consegnare all’Agente Postale l’atto da notificare è cosa ben diversa!!!
L’art. 160 c.p.c. già citato, infatti, prescrive la nullità della notificazione tassativamente nei casi di inosservanza delle “disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157 c.p.c.”.
E si evince facilmente come la norma appena riportata non annoveri tra le cause di nullità della notifica l’esecuzione della stessa da parte di soggetto a ciò non abilitato.
Tali premesse sono senza dubbio essenziali per l’esatto inquadramento della problematica, soprattutto alla luce del dettato normativo di cui all’art. 156, primo comma, il quale, infatti, stabilisce che: “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”.
È utile l’interpretazione di tale norma, non solo dal punto di vista della tassatività delle cause di nullità, ma anche al fine di comprendere la volontà del legislatore di riferire tale disciplina delle nullità, come anche della sanatoria prevista dal secondo comma dello stesso articolo, ai soli atti del processo.

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