06 Ott Impugnabilità del preavviso di fermo in merito a crediti tributari ed extratributari
Per lungo tempo non è stato chiaro se il preavviso di fermo rientrasse fra gli atti autonomamente impugnabili, visto e considerato che non era espressamente elencato fra quelli indicati nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Con l’ordinanza n. 10672 dell’11 maggio 2009 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate espressamente in tema di fermi amministrativi di veicoli, disposti dall’agente della riscossione ex art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, riconoscendo l’autonoma impugnabilità del c.d. preavviso di fermo.
Fino ad oggi l’agente della riscossione sui provvedimenti di preavviso di fermo, era solito scrivere che “il presente atto ha natura di preavviso e, pertanto, non è autonomamente impugnabile”.
Chiaramente continuare ad indicare la suddetta dicitura potrebbe esporre il concessionario a dover risarcire i danni al cittadino, che ha confidato nella veridicità di tale affermazione [1].
Le Sezioni Unite della Cassazione avevano già dato una risposta indiretta al problema dell’impugnabilità del preavviso di fermo con l’ordinanza n. 14831 del 2008, affermando il seguente principio di diritto: “il giudice tributario, innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, deve accertare quale sia la natura – tributaria o non tributaria – dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii”.
Va precisato che le Sezioni Unite, prima della modifica dell’art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 a seguito dell’art. 35, comma 26-quinquies, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, hanno più volte affermato [2] che le controversie sul fermo amministrativo dei beni mobili registrati devono essere azionate davanti al giudice ordinario, in quanto il fermo deve essere ritenuto “preordinato all’espropriazione forzata, atteso che il rimedio, regolato nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte, si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito”.
Tuttavia a seguito della nuova normativa le Sezioni Unite hanno ritenuto [3] che il loro precedente indirizzo non poteva essere mantenuto di fronte alla chiara volontà del legislatore di escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell’espropriazione forzata.