15 Ott Impresa di gruppo ed attrazione nell’amministrazione straordinaria
L’autore prende spunto dal decreto reso in data 7 giugno 2007 dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione fallimentare, ed affronta il tema della conversione del fallimento in amministrazione straordinaria di imprese di gruppo, soffermandosi sulla competenza del tribunale dell’impresa madre a gestire la procedura astratta.
Il decreto in commento merita particolare interesse, in quanto riguarda la questione della conversione del fallimento in aministrazione straordinaria di una impresa facente parte di un gruppo e delle problematiche ad essa connesse. In primo luogo, è da tener presente che, in tema di gruppi insolventi, dato il “silenzio” nella nuova legge fallimentare (D.Lgs. n. 5/2006 e D.Lgs. n. 169/2007), non può che farsi riferimento alla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: il D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 – c.d. Prodi bis – e il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», decreto poi convertito, con modifiche, nella legge febbraio 2004, n. 39 – c.d. Legge Marzano.
Il Tribunale di Roma ha sostenuto che, in caso di fallimento di una impresa facente parte di un gruppo, competente a disporre la eventuale conversione del fallimento in amministrazione straordinaria è il tribunale che ha dichiarato il fallimento e non invece il tribunale che ha dichiarato l’insolvenza dell’impresa sottoposta alla “procedura madre” (in seguito, per brevità, “impresa madre”), già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Il Tribunale di Roma è arrivato a questa soluzione alla luce delle disposizioni contenute sia nella Prodi bis che nella Legge Marzano (3). L’art. 3, comma 3 della Legge Marzano riserva infatti la competenza a dichiarare l’insolvenza dell’impresa appartenente al gruppo al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza della c.d. “impresa madre”. Ma la predetta norma, la cui applicazione era stata chiesta dal Commissario straordinario della procedura madre, nulla dispone in merito alla conversione di un fallimento, già dichiarato, in amministrazione straordinaria. Il Tribunale di Roma ha, quindi, applicato le disposizioni indicate nella Prodi bis, cui fa peraltro rinvio la Legge Marzano per quanto non disposto diversamente dalla stessa (art. 8).