21 Feb Imposta di successione dovuta sul trasferimento delle quote prive di effettivo controllo dell’azienda
Ancora una volta si sono accesi i riflettori sui i trasferimenti effettuati a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni anche per il tramite di patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis c.c. e seguenti.
In tema di passaggio generazionale di aziende e di partecipazioni in società si segnala la risposta resa dall’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 552/2021 concluso con la negazione dell’esenzione con riguardo alle donazione in favore dei figli del 100% delle quote di una società holding priva del controllo sull’operativa società di famiglia.
La vicenda si occupa dell’interpretazione dell’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 nella parte in cui dispone: «Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso».
Il Fisco ha motivato l’interpretazione restrittiva affermando che solo i trasferimenti di partecipazioni di società che detengono il controllo dell’attività d’impresa possono fruire dell’esenzione, purchè consentono al beneficiario di continuare a detenere, pur indirettamente, il controllo dell’azienda familiare.
Il chiarimento in parola – tuttavia – stride con la norma in esame, poiché ai trasferimenti di aziende, di quote sociali e azioni la condizione posta in capo agli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni risulta alternativa ed oscilla fra l’esercizio dell’attività d’impresa o la detenzione del controllo.
Sull’argomento si segnalano la sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2020, la circolare 3/E/2008 e la risoluzione 75/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate.