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Il delitto di stalking: atti persecutori. Il percorso giurisprudenziale

Il delitto di stalking: atti persecutori. Il percorso giurisprudenziale

La figura criminosa prevista dall’art. 612-bis cod. pen., introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 7 del decreto-legge 23.2.2009, n.11, recante «Misure urgenti In materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.8.2009, n. 38, ha il fine di sanzionare ed arginare il peculiare fenomeno criminoso da tempo conosciuto sotto il nome di stalking, avente come comune denominatore il carattere assillante e ripetitivo delle condotte di minaccia o molestia esercitate nei confronti della vittima, tali da stravolgere le abitudini di vita a causa dello stato di ansia e di paura provocati.
La nuova disciplina tutela con efficacia la vittima contro il rischio della progressione degli atti di violenza da parte del molestatore attraverso una combinazione di strumenti penali, civili e amministrativi.
Art. 612-bis c.p. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Fonte dell’articolo: Massimario della Corte di Cassazione

Sommario

1. Il delitto di stalking: genesi normativa e definizione
2. La natura del reato, la condotta, l’evento ed il dolo
3. Procedibilità del reato
4. La prova del reato
5. Rapporti con altri reati
6. Casistica delle condotte

1. Il delitto di stalking: genesi normativa e definizione

La nuova fattispecie penale di stalking è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge 23.4.2009 n. 38 la quale ha inserito nel Titolo XII del codice penale, l’art. 612-bis rubricato «Atti persecutori».
Per completare da subito il quadro normativo è opportuno porre l’accento sulle modifiche successive introdotte dalla legge del 15.10.2013 n. 119 con la quale sono stati rimodulati alcuni aspetti dell’originaria disciplina, ed in particolare:
– la pena massima è stata elevata porta a cinque anni di reclusione;
– il regime della irrevocabilità della querela è stato previsto nel caso in cui il reato sia stato realizzato «mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma», mentre negli altri casi la remissione potrà essere esclusivamente «processuale»;
– il regime delle aggravanti è stato inasprito nel caso di relazione affettiva cessata o in costanza, oltre che nell’ipotesi in cui il fatto sia stato commesso attraverso sistemi informatici o telematici.
Ciò posto, il reato in esame – codificato come si è già detto nel delitto di «Atti persecutori» –racchiude in se il complesso fenomeno socio-criminale già noto alla letteratura psichiatrica ed alla criminologica internazionale, con il termine stalking [ derivato dall’inglese to stalk, nel significato di fare la posta, braccare, pedinare ].
Di estrazione squisitamente americana – nella specie risalente alla legislazione californiana del 1990 – il termine stalking è stato per molto tempo usato per descrivere i casi di persecuzione a cui venivano sottoposti soprattutto i personaggi famosi da parte di alcuni dei loro fans ai quali interessava ossessivamente avere un contatto con il proprio idolo.
Con il passare del tempo, a livello normativo, il significato del fenomeno è stato raffinato e la condotta dello stalker ha assunto maggiore rilievo, poiché è proprio nella reiterazione e serialità dell’offesa che risiede il disvalore specifico della condotta.
Costringere la vittima ad alterare le abitudini di vita connota questa nuova fattispecie tanto da poter essere come individuata come un ipotesi speciale di violenza privata, idonea a generare una lesione nella sfera della salute della vittima causando un grave e perdurante stato d’ansia o di paura, oltre che a ledere la tranquillità psichica della medesima.
Dunque, il delitto di atti persecutori si atteggia, pertanto, come un reato plurioffensivo e risulta eretto a tutela di una pluralità di beni giuridici.
Così operando, il legislatore è giunta ad identificare l’attuale evento criminale in tutti quei comportamenti caratterizzati dall’attenzione assillante ed ossessiva nei confronti di un soggetto-vittima, realizzati mediante multiformi manifestazioni [ ad esempio: pedinamenti o appostamenti nei luoghi frequentati dalla vittima, invio continuativo ed inquietante di sms o e-mail o corrispondenza, molteplici telefonate, recapito ossessivo di doni, minacce verbali o scritte, vere e proprie aggressioni fisiche ].
La legislazione in esame, dunque, risulta chiaramente eretta sul comportamento dello stalker spesso prodromico di gravi reati contro la persona a volte culminati anche nell’omicidio.
Per prevenire tali efferati accadimenti la normativa in commento prevede altresì una piattaforma più idonea di strumenti cautelari, rispetto ai tradizionali previsti per i reati di violenza privata, minaccia e molestia [ ex artt. 610,612 e 660 cod. pen. ]. In tale prospettiva, accanto al delitto in esame sono disposti una serie di ulteriori strumenti, quali l’ammonimento del questore, la misura cautelare specifica del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e l’aumento di durata degli ordini di protezione disposti dal giudice civile.

2. La natura del reato, la condotta, l’evento ed il dolo

Innanzitutto, devo essere svolte alcune considerazioni di ordine preliminare sulla natura del reato, che è possibile eseguire con l’ausilio della giurisprudenza di legittimità maturata in questi anni per effetto dei processi giunti alla cognizione della Corte di Cassazione.
La prima caratteristica attiene alla natura abituale della condotta di reato, qualifica che attribuisce al delitto la possibilità di concretizzarsi attraverso condotte reiterate manifestate anche in un ristretto o ristrettissimo arco temporale, addirittura in una sola giornata, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 38306/2016.
In secondo luogo, quanto alle condotte seriali queste non devono essere necessariamente dirette ai danni di una sola vittima, poiché anche due sole condotte enucleabili e rientranti nel paradigma normativo possono costituire quella serialità richiesta dalla fattispecie di stalking.
Ma vi è di più.
In merito alla configurazione del reato, i Giudici dell’ermellino hanno ritenuto che la manifestazione può assumere forma secondo un evento a duplice schema alternativo: uno di danno, previsto dalla prima parte dell’art. 612-bis cod. pen. «l’alterazione delle proprie abitudini di vita o un perdurante e grave stato di ansia o di paura», l’altro di pericolo, delineato nella seconda parte del testo normativo e consistente nel «fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva» [ cfr. Cass. Penale n. 34015/2010, Cass. Penale n. 29872/2011, Cass. Penale n. 23845/2014, Cass. Penale n. 9222/2015 e Cass. Penale n. 17040/2016 ].
Dunque, un reato abituale di evento a struttura causale e non già di mera condotta.
Quanto agli elementi caratterizzanti la condotta del delitto di atti persecutori, questi possono essere così riassunti:
– l’abitualità del reato è realizzata solo dalla reiterazione necessaria delle condotte e, dunque, dalla consumazione di molteplici e singoli atti persecutori ai quali corrisponde, lato vittima, un progressivo accumulo del disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell’art. 612-bis cod. pen. [ Cass. n. 48268/2016 ];
– la condotta persecutoria si può manifestare in un brevissimo arco temporale, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi [ danno o pericolo ] considerati dalla norma incriminatrice [ Cass. Penale n. 38306/2016 ];
– integra il delitto la condotta di colui che compie atti persecutori ai danni di più persone causando loro motivo di ansia [ Cass. Penale n. 20896/2010 ];
– integrano il delitto anche due sole condotte di minaccia o di molestia [ Cass. Penale n. 54920/2016 ].
In merito all’evento del reato si è anticipato che si esprime per fattispecie indipendenti, ciascuna delle quali idonea ad integrarlo nella forma del danno o del pericolo e che non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità ovvero abbia un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico [ Cass. Penale n. 29872/2011 ]. Nel delitto in esame stante la natura abituale dello stesso, l’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice [ Cass. Pen. 59420/2016 ].
Infine, per quanto attiene all’elemento soggettivo in capo allo stalker, questi prende le forme del dolo generico e si esplica nella volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.
Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che il dolo deve essere unitario e, cioè idoneo ad esprimere un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica; può realizzarsi, pertanto, in modo graduale non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione di una serie di episodi criminali [ Cass. Penale n. 54920/2016 ].

3. Procedibilità del reato

Ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen. il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla consumazione del reato che coincide alternativamente con l’evento di danno o di pericolo.
E’, altresì, prevista all’ultimo comma dell’art. 612-bis la procedibilità d’ufficio nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5.2.1992 n. 104, nonché quando il fatto sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Ciò posto, è opportuno ribadire quanto già espresso in tema di revocabilità/irrevocabilità della querela già proposta da parte della persona offesa.
Nell’originaria formulazione dell’impianto normativo del 2009 era prevista una revocabilità generale che successivamente con la riforma del 2013 ha lasciato il passo all’attuale irrevocabilità parziale nelle ipotesi, specificamente indicate dal comma 4 dell’art. 612-bis cod. pen., in cui il fatto sia stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen. [ Cass. Pen. 2299/2016 ].
Escluse tali circostante, nei restanti casi di querela revocabile, la norma prevede la revoca solo processuale e non anche extraprocessuale e ciò al fine di evitare le possibili manipolazioni della vittima da parte dello stalker. Tuttavia, sul fronte della nozione di revoca processuale, si segnala l’orientamento della Cassazione la quale ha sin ora unanimemente ritenuto può essere formalizzata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria atteso che l’art. 612-bis, quarto comma, cod. pen., laddove fa riferimento alla remissione “processuale”, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli art. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen. [ Cass. Pen. n. 2301/2014, Cass. Pen n. 18477/2015, Cass. n. 16669/2016 ].

4. La prova del reato

Individuare il livello oggettivo di prova è aspetto necessario per affermare la realizzazione del delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen.
Alcune decisioni della Corte di Cassazione consentono proprio di meglio comprendere il contenuto dell’evento del reato, attraverso la mediazione del grado di prova utile a verificarne l’effettiva realizzazione e l’indicazione degli elementi sintomatici del danno consistito nel grave e perdurante stato d’ansia della vittima.
In particolare, secondo la Corte la prova dell’evento del delitto:
– deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata [ Cass. Pen. n. 20038/2014 ];
– il giudice non deve necessariamente fare ricorso ad una perizia medica, potendo egli argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell’agente sull’equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza [ Cass. Pen. n. 18999/2014, nella specie, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata fondata sulla diagnosi del medico di famiglia e sull’accertato uso di ansiolitici per alcuni mesi ].

5. Rapporti con altri reati

La clausola di riserva prevista dalla norma, «salvo che il fatto costituisca più grave reato», presenta una peculiare difficoltà interpretativa, dovendo allinearsi, di volta in volta, alla struttura del reato stesso.
Al fine di sopperire a tale difficoltà, i Giudici hanno scelto la strada di declinare la clausola di sussidiarietà in concreto e di volta in volta applicandola alle ipotesi reali e limitandone gli effetti ai casi in cui il reato più grave assorba totalmente di quello dello stalking.
Così, ad esempio, nel delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in cui restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo astrattamente di per sé reato, rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti di esso e non anche quelli che eccedano tali limiti, dando vita a responsabilità autonoma e concorrente [ Cass. Penale n. 20696/2016 ].
Ed ancora, la Corte ha ritenuto che possano concorrere i reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, quello di atti persecutori [ Cass. n. 30704/2016 e Cass. Pen. n. 24575/2011 ].
Anche i rapporti tra le aggravanti speciali previste per l’omicidio ed il reato di stalking hanno formato oggetto di un’importante pronuncia della Cassazione la quale ha affermato che l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5.1 cod. pen. – e cioè l’aver commesso il fatto da parte di chi sia l’autore del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. nei confronti della stessa persona offesa – è configurabile nel caso di improcedibilità del reato di atti persecutori per mancanza di querela ed anche in assenza di una precedente condanna dell’imputato per detto reato [ Cass. Pen. n. 4133/2015 ].
Quanto ai rapporti tra la nuova fattispecie e quelle meno gravi – rapporti che non attengono alla clausola di sussidiarietà – la giurisprudenza di legittimità ha enucleato alcune interazioni con i reati di cui agli artt. 610 e 660 cod. pen. e con specifiche ipotesi problematiche riferite ad altre fattispecie che possono configurarsi unitamente al delitto di atti persecutori.
A tale proposito, fra le molteplici decisioni si evidenzia una sentenza con la quale, ai fini della configurazione del delitto di atti persecutori, le reiterate molestie non devono essere commesse necessariamente in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, come invece previsto per la contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen. [ Cass. Penale n. 12528/2016, nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, con cui l’imputato era stato assolto dal reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., per avere molestato la moglie con condotte commesse in luoghi e con modalità diverse da quelle previste dal citato art. 660 ]
Da ultimo, quanto ai rapporti tra reato di minaccia e stalking, la giurisprudenza sembra improntata all’assorbimento perché gli atti intimidatori rientrano tra gli elementi qualificanti della fattispecie di cui all’art. 612 bis cod. pen.; diverso discorso per le ingiurie le quali sono ritenute estranee ad essa e riferite ad un bene della vita diverso da quello tutelato dal reato di atti persecutori [ Cass. Pen. n. 4182/2014 ].

6. Casistica delle condotte

Esaminata la natura del reato, la struttura della fattispecie e le condizioni di manifestazione della condotta del delitto di stalking è interessante analizzare alcune modalità concrete di espressione della condotta estrapolando i relativi connotati dalle sentenze più significative della Cassazione.
In particolare, si evidenzia che integra il reato di stalking:
sorvegliare o farsi notare, anche saltuariamente, nei luoghi di abituale frequentazione dalla persona offesa, indipendentemente dal fatto che la stessa si trovi presente o assista a tali comportamenti; porre in essere una condotta minacciosa o molesta nei confronti di soggetti diversi dalla vittima, ancorché ad essa legati da un rapporto qualificato, ove l’autore del fatto agisca nella consapevolezza che la vittima sarà portata a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria con l’effetto di condizionarne indirettamente le abitudini di vita e così da determinare, quale conseguenza voluta, l’impossibilità o, comunque, la difficoltà per la persona offesa di trovare un lavoro o di frequentare un determinato luogo [ Cass. Penale n. 1629/2015 ];
corteggiare in modo pressante la vittima la quale manifesti, per le reiterate molestie subite, un perdurante e grave stato d’ansia e sia costretta a modificare le proprie abitudini di vita [ Cass. Penale n. 45453/2015 ];
redigere ed inviare lettere e di scritti diffamatori concernenti, nella specie, i rapporti extraconiugali di una coppia di coniugi la cui reiterata diffusione degli stessi, sia sul luogo di lavoro che presso la scuola frequentata dai figli, per ampiezza, durata e carica spregiativa determini un grave e perdurante stato d’ansia nelle persone offese correlato alla lesione della loro riservatezza e alla manipolazione delle rispettive identità personali nel contesto familiare e lavorativo [ Cass. Penale n. 29826/2015 ];
inviare sms e messaggi di posta elettronica o post sui social network ovvero divulgare attraverso questi ultimi filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la vittima [ Cass. Penale n. 32404/2010 ];
– tenere una condotta condominiale per effetto della quale lo stalker abbandoni escrementi davanti alle porte di ingresso delle abitazioni, danneggi le autovetture, versi acido muriatico nei locali comuni, immetta suoni ad alto volume, pronunci epiteti gravemente ingiuriosi e inserisca scritti di contenuto delirante nelle cassetta postali [ Cass. Penale n. 26589/2014 e Cass. Penale n. 26589/2014 ].

Fonte dell’articolo: Massimario della Corte di Cassazione

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