30 Mar Quali sono i soggetti tenuti a rispettare il regolamento ?
Il Regolamento affronta la tematica del trattamento dei dati personali sin dalle prime battute ed in particolare nei nei c.d Considerando.
A dispetto di quanto previsto nel desueto Codice della Privacy, il Regolamento espande l’ambito di applicazione territoriale della normativa.
Il Considerando n. 22 recita testualemnte: «qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nel territorio dell’Unione dovrebbe essere conforme al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga all’interno dell’Unione. Lo stabilimento implica l’effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un’organizzazione stabile. A tale riguardo, non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica».
Tale principio viene puntualmente ripreso nell’art. 3 par. n. 1 laddove si specifica che «il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione».
La costruzione della nozione, svincolata dalla forma giuridica del titolare del trattamento, appare stritolante ovvero tende ad esserlo e ciò per evitare possibili elusioni alla regolamentazione. Infatti, con il termine «stabilimento», la disciplina europea punta sull’esistenza di un «effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un’organizzazione stabile» e, duqnue, a fare la differenza sarà l’attività concretamente esercitata presso la singola sede.
La norma in esame prosegue con la codifica del precetto in capo a titolari e responsabili del trattamento che operano a livello extraeuropeo nel caso in cui le attività di trattamento riguardano:
1. soggetti che si trovano nell’ambito dell’Unione
2. l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento dell’interessato; oppure il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione (art. 3, par. n. 2).
Tale costruzione legislativa evidenzia la capacità del Regolamento di estendere i propri effetti anche al di fuori dei confini europei.
Ed invero, risultano sottoposte alla regola anche le aziende situate fuori dall’Unione Europea nei casi in cui le stesse offrano servizi e prodotti a persone fisiche che si trovano nel territorio europeo ovvero qualora svolgano attività di monitoraggio del comportamento di soggetti localizzati nell’UE.
Dunque, il concetto di territorio europeo viene esaltato al punto che tutte le imprese dovranno rispettare la disciplina prevista dal Regolamento a prescindere dal luogo in cui sono stabilite e indipendentemente da dove siano situati gli strumenti dalle stesse utilizzati per realizzare i trattamenti.