11 Mag I rischi per il mancato adeguamento
La violazione delle disposizioni del Regolamento, ovvero, un’applicazione inesatta o parziale, espone il soggetto a sanzioni cha vanno dal semplice ammonimento, all’ordine di sospensione di flussi di dati o di attività di trattamento, fino all’inflizione di sanzioni pecuniarie del valore anche di 20.000.000 di euro e pari al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente.
La codificazione di maggiori garanzie e di più efficace tutela dei diritti degli interessati espone i titolari, in caso di violazioni del Regolamento, ad un’azione diretta al risarcimento integrale dei danni subiti e ciò sull’assunto che ciascun titolare è direttamente responsabile civilmente dei pregiudizi, materiali e immateriali, causati agli interessati da un trattamento illecito o scorretto di dati personali.
L’attività di controllo è svolta dai Garanti per la protezione dei dati personali dei singoli Stati membri.
Tale Autorità è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento e di assicurarne la piena attuazione.
Per svolgere correttamente e con efficacia tali compiti, il Garante può intervenire nei confronti dei titolari e dei responsabili dei trattamenti ogni qualvolta sospetti la presenza o riscontri delle concrete violazioni della normativa.
A tal fine, l’Autorità Garante è dotata, in forza del Regolamento, del potere di effettuare indagini e di quello di infliggere sanzioni, di tipo inibitorio, correttivo e pecuniario nei confronti dei titolari che abbiano posto in essere violazioni delle disposizioni del Regolamento o ne abbiano applicato parzialmente o in modo inesatto la disciplina.
La scelta delle misure appropriate da applicare caso per caso è rimessa alle Autorità di controllo con lo scopo primario di garantire, appunto, una reazione effettiva, dissuasiva e proporzionata alle violazioni effettuate dai titolari. Dovranno sicuramente avere rilevanza la natura, la gravità e la durata delle violazioni, nonché la quantità dei dati personali coinvolti, le finalità di utilizzo dei dati, il carattere intenzionale o colposo della condotta.