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Responsabilità del titolare del trattamento

Responsabilità del titolare del trattamento

L’interessato al trattamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale, nel caso in cui sia stata posta in essere una condotta, attiva o omissiva, che integri una violazione del Regolamento.
Ed invero, ai sensi e per gli effetti dell’ 82, 1 co. «Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento».

Tenuti al risarcimento sono tanto il titolare quanto il responsabile del trattamento.
In particolare, il titolare del trattamento risponderà, ai sensi dell’art. 82, 2 co. per il danno cagionato dal trattamento dei dati personali realizzato in violazione del Regolamento, mente il responsabile per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto correttamente agli obblighi sanciti nel Regolamento, oppure se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

In merito alla portata della responsabilità ed ai termini della stessa, è opportuno tenere a mente il Considerando n. 146 in forza del quale il titolare sarà responsabile non solo in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, ma anche nel caso di inosservanza delle altre disposizioni previste dalle norme attuative, dagli atti delegati, dagli atti di esecuzione del Regolamento e dalle altre disposizioni dei singoli stati membri.

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono, tuttavia, esonerati dalla responsabilità qualora riescano a dimostrare che l’evento dannoso non è in alcun modo imputabile alla loro condotta, e quindi che il danno è scaturito da una fonte «estranea» al loro raggio d’azione, oppure se dimostrano di aver adottato tutte le misure idonee al fine di evitare il danno stesso.
Qualora più titolari ovvero responsabili del trattamento sono coinvolti nello stesso trattamento e sono responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 82, 4 co., saranno chiamati in solido a rispondere per l’intero ammontare del danno causato all’interessato.

Il Regolamento prosegue all’art. 82 5 co. nella codifica delle conseguenze patrimoniali derivanti dal danno, nei rapporti interni tra titolare/i e responsabile/i del trattamento dei dati: una responsabilità che si configura «per quote», ossia sulla base delle diverse «porzioni» di responsabilità che possono essere delineate in capo alle diverse figure coinvolte «Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l’intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2».

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