11 Mag Il principio di necessità nella raccolta dei dati
Si è detto in precedenza che il trattamento deve essere contestualizzato alla finalità espressa nell’informativa.
Pertanto, incorrerà in una violazione del Regolamento quel titolare che acquisirà qualsivoglia ulteriore dato dell’interessato rispetto alla dedotta finalità.
Pertanto, la raccolta di ogni ulteriori dato dell’interessato necessiterà di un specifica informativa e consenso dell’interessato da assumere secondo i termini specifici previsti dal Regolamento.
Tale meccanismo specifica il cd. principio di necessità il quale, in tandem con quello di proporzionalità, regolamentano qualsivoglia attività di elaborazione dei dati personali effettuata dal titolare: le informazioni relative alle persone fisiche, quindi, non possono mai essere raccolte ed utilizzate indiscriminatamente.
Ne consegue che, se, ad esempio, la finalità è quella di inviare una newsletter agli utenti, l’unico dato personale che il titolare avrà bisogno di acquisire sarà l’indirizzo di posta elettronica dell’interessato e tale informazione potrà essere utilizzata esclusivamente per l’invio periodico di tale comunicazione. Ogni ulteriore dato richiesto all’interessato oppure ogni ulteriore utilizzo che verrà fatto del dato così ottenuto determinerà una violazione del principio in esame.
In ragione di quanto sopra, in via preventiva alla raccolta dei dati ed al fine di ridurre al minimo il trattamento dei dati personali nel suo complesso, il titolare dovrà individuare con estrema precisione:
1. i dati essenziali per dare corso allo specifico trattamento da effettuare;
2. se il trattamento sia effettivamente necessario per il raggiungimento dello scopo;
3. se la finalità non sia raggiungibile con altri mezzi, ragionevolmente applicabili nel contesto di riferimento.